Statuto
E' costituita un'Associazione avente la denominazione: "ASSOCIAZIONE MANAGEMENT CLUB" Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Associazione, disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. L' Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
L'Associazione ha sede in Roma. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell' Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all' Associazione stessa.
La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito.
L' Associazione si propone di promuovere una comune cultura d'impresa attraverso il valore del merito e delle competenze manageriali, costituendo un punto di riferimento stabile di analisi, dibattito e confronto attraverso una serie di singole azioni e iniziative miranti a: a) promuovere le competenze manageriali delle organizzazioni pubbliche e private; b) sviluppare la ricerca di base e applicata sulla formazione manageriale favorendo il contributo italiano alla comunità nazionale ed internazionale attive su questo tema; c) favorire il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, le imprese, le università e i diversi stakeholder interessati al riconoscimento della professionalità e del merito.
L' Associazione persegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività: 1) Attività di studio, ricerca, discussione e servizi diretti a diffondere le proprie finalità, anche nelle relazioni con i diversi stakeholder, in un ottica di aggiornamento e formazione permanente con particolare attenzione alle esigenze del tessuto economico nazionale, formato in prevalenza da piccole e medie imprese. 2) Sviluppo di ricerca innovativa e diffusione dei relativi risultati mediante gruppi di studio, workshop, seminari, convegni e pubblicazioni. 3) Attività di supporto alla didattica universitaria e post-universitaria. 4) Interventi di comunicazione. 5) Ogni altra attività opportuna e utile alla diffusione della cultura di impresa e del management. 6) Redazione e diffusione di rapporti riferiti alla attività svolta. L'Associazione può inoltre promuovere tutte le iniziative ritenute utili od opportune per il raggiungimento delle proprie finalità.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell' Associazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità dell'Associazione; g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; i) istituire premi, borse di studio; j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Il patrimonio dell'Associazione è composto: a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità o servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati, ovvero da soggetti terzi; b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; d) dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio; e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo di quello decorso.
Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati e le Imprese che operano in Italia e all'estero, in qualunque forma costituite, con le modalità indicate qui di seguito. Sono membri dell'associazione: - I Fondatori ovvero coloro che hanno contribuito alla nascita dell'Associazione. I soci fondatori designano i membri del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale così come determinata anno per anno dall'Assemblea ordinaria dei soci. - Gli Associati Ordinari ovvero tutti coloro che risultano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi associativi che, avendo presentato domanda secondo le procedure definite dal Consiglio Direttivo, siano stati dallo stesso Consiglio ammessi a far parte dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa ordinaria annuale, così come determinate anno per anno dall'Assemblea ordinaria. 2. Per aderire alla associazione in epoca successiva alla costituzione è necessario presentare apposita istanza inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella quale dovranno essere indicati il nome del legale rappresentante e l'attività svolta, nonché ogni altro elemento, purché di carattere non strettamente riservato, che venisse richiesto per una migliore valutazione. I proponenti, all'atto dell'istanza di adesione, devono dichiarare di aver preso conoscenza del vigente Statuto e devono accettare le disposizioni e gli obblighi in esso previsti e quelli approvati dagli associati, ivi compreso l'impegno al versamento della quota associativa e dei contributi annui indicati al successivo articolo 13. 3. La quota di partecipazione non è trasmissibile. 4. Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo dei "soci sostenitori" tenuto a cura dell'Associazione. L'Associazione può accettare contributi da parte di detti enti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo all'atto della approvazione della domanda di iscrizione. I soci sostenitori potranno ricevere costanti notizie sull'attività dell'Associazione e sulle linee di tendenza nonché anticipazioni afferenti a future iniziative e comunque usufruire di elaborati, studi ricerche ed in generale dei risultati dell'attività dell'Associazione predisposti e non resi pubblici, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, indipendentemente dall'erogazione di specifici contributi qualora si reputi utile divulgare in tutto o in parte dette informazioni. I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto.
Gli Associati tutti si obbligano: 1. all'osservanza dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dai competenti Organi; 2. a sottoporre al giudizio arbitrale ogni questione relativa all'interpretazione od all'applicazione delle suddette norme, secondo le modalità previste al successivo articolo 25; 3. a corrispondere le quote associative ed i contributi previsti al successivo articolo 13; 4. ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell' associazione; 5. a comunicare ogni mutamento della propria attività, forma, denominazione o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originarie.
Gli Associati permangono nella qualità di Associato per tutta la durata dell'Associazione, salvo i casi di dimissioni, esclusione o espulsione. a) Dimissioni: Ogni Associato può recedere dall'Associazione con comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare con almeno sei mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni diverranno effettive al termine del suddetto anno. b) Esclusione: L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di cessazione o mutamento dell'attività esercitata che renda incompatibile la partecipazione all'Associazione, in caso di fallimento o altra procedura concorsuale. c) Espulsione: L'espulsione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti al momento dell'adesione e di quelli di cui all'art 11 del predetto statuto. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua comunicazione. La decisione sul ricorso è affidata al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 25 ed è inappellabile.
1. Costituiscono i fondi da cui l'Associazione deriva i mezzi per le proprie attività e per far fronte alle spese correnti. Esse si suddividono in: a) quota d'iscrizione: E' la quota che l'Associato è tenuto a versare in seguito all'adesione all'Associazione e deve essere corrisposta entro trenta giorni dall'approvazione comunicata dall'Associazione; b) quota associativa annuale: Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo per l'anno successivo, indicando l'ammontare complessivo delle spese che presume di dover sostenere e correlativamente delle entrate che si ritengono necessarie. Su tale base, l'Assemblea determina l'ammontare della quota associativa da richiedere a ciascun Associato anche in misura differenziata. Il versamento delle quote associative a titolo di contributo annuale deve essere eseguito dagli Associati entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio. Trascorso tale termine, l'Associazione può prevedere l'addebito con relativa nota di una penale per il recupero delle supplementari spese amministrative la cui entità è stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo; c) Contributi specifici: Gli Associati potranno devolvere, destinandoli alla realizzazione di singole iniziative, ulteriori contributi per i quali il Consiglio Direttivo, dopo le dovute valutazioni, potrà accettare il versamento; d) Altri Contributi: Sono i contributi a qualunque titolo attribuiti all'Associazione da enti pubblici o privati o da persone fisiche - anche attraverso la contribuzione facoltativa prevista per legge, ovvero i contributi di cui all'articolo 1, comma 1234 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ai fini dell'ammissione al beneficio del "cinque per mille" dell'IRPEF, siano esse destinate al finanziamento di specifiche iniziative che senza alcun vincolo di destinazione. L'Associazione può procedere al recupero dei suoi crediti anche in via giudiziale.
Sono Organi dell'Associazione: 1 l'Assemblea 2 il Consiglio Direttivo 3 il Presidente 4 il Vicepresidente 5 il Direttore 6 il Collegio dei Revisori e il revisore contabile
L'Assemblea è costituita dagli Associati, purché siano in regola con il versamento delle quote e dei contributi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o delle persone appositamente delegate. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario ed opportuno. L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti: a) esame ed approvazione del rendiconto economico preventivo e del bilancio consuntivo; b) determinazione delle quote associative; c) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo in rappresentanza degli associati ordinari; d) nomina del Collegio dei Revisori; e) esame ed approvazione del programma annuale di massima delle attività dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti: a) scioglimento dell'Associazione; b) modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo; c) altri argomenti, diversi da quelli di competenza dell'Assemblea ordinaria, che venissero sottoposti da parte del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi agli Associati ed ai componenti il Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione. Sono valide le Assemblee anche non convocate quando tutti i soci e tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati purché siano in regola con il versamento della quota e del contributo associativo. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita anche qualora risultino presenti almeno la maggioranza degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un segretario, anche esterno rispetto ai componenti il medesimo organo. Ogni persona fisica designata dagli associati che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dall'Associazione. Per la validità delle deliberazioni, in sede ordinaria e straordinaria, occorre la maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti. Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto un verbale firmato dal segretario e dal Presidente dell'assemblea e che dovrà essere trascritto in apposito libro vidimato.
Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di sette membri, di cui quattro sono nominati dai soci fondatori ed i restanti, fino al numero massimo definito dal Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. La durata della carica s'intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea Ordinaria Annuale che provvede alle nomine e l'Assemblea Ordinaria Annuale del secondo anno successivo. Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Membri del Consiglio Direttivo, i soci fondatori e/o l'Assemblea provvederanno alla loro sostituzione. I nuovi Membri resteranno in carica sino alla prima assemblea che delibererà nel merito della cooptazione.
Il Consiglio Direttivo, cui sono demandati tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione: a) elegge fra i propri membri il Presidente; b) elegge fra i propri membri il Vicepresidente; c) elabora e sottopone all'Assemblea Ordinaria Annuale il programma di massima delle attività dell'Associazione; d) attua il programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie ed opportune; e) predispone il preventivo ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla propria proposta in merito all'ammontare delle quote e delle varie tipologie di contributi annuali; f) vaglia le domande e decide sull'ammissione degli associati conformemente al disposto di cui all'art 10 del presente statuto; g) svolge tutte le attività necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione; h) su proposta del Presidente e del Vice Presidente nomina il Direttore, definendone compiti, responsabilità ed eventuale compenso; i) propone agli associati modifiche allo statuto e al regolamento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente, effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata. Si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi indicati di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica ed il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta in esame si dà per respinta. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quando abbiano ad oggetto quanto previsto al precedente articolo 18 ai punti d), e), f) possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun componente del Consiglio Direttivo con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della associazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede, nelle forme sopra indicate ed entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, non computandosi le astensioni. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Quale che sia la modalità con la quale si pervenga alle deliberazioni dovrà essere redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto in apposito libro vidimato.
Il Presidente, eletto tra i Consiglieri espressi dai soci fondatori, permane in carica per 3 anni, oltre alla legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione, ivi compresa la firma sui conti correnti bancari, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di rilasciare deleghe e procure. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e svolge tutti i compiti previsti dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i membri espressi dai soci fondatori il Vicepresidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, conferisce al Direttore i poteri necessari allo svolgimento delle sue mansioni, con il compito di assicurare il funzionamento dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori, nominato se obbligatorio per legge o su iniziativa dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso spettante ai Sindaci Effettivi è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge per la valutazione del patrimonio sociale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolve ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge. In occasione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio, i Sindaci, oltre a quanto disposto dalle norme vigenti, debbono riferire circa i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari e formulano un giudizio sul bilancio sociale, ove redatto. Al collegio dei Revisori può essere attribuito anche il controllo contabile. Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio dei Revisori o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione, nominati dall'assemblea, i cui compiti sono i seguenti: 1) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili; 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
Il Rendiconto annuale, approvato con le modalità fissate nel presente Statuto ha valore di rendiconto economico e finanziario. Ogni eccedenza attiva risultante dal Rendiconto viene portata alle riserve patrimoniali o è posta a disposizione del Consiglio Direttivo per ogni successivo utilizzo da parte dell'Associazione, esclusa tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, nonché di fondi o di riserve, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Qualunque controversia sull'interpretazione del presente Statuto o comunque derivante o connessa alla partecipazione alla associazione, con la sola esclusione delle controversie concernenti il pagamento di quote e di contributi associativi, è decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre Membri nominati dal tribunale ove ha sede l'associazione. Il Collegio Arbitrale decide secondo equità e non è soggetto ad alcun vincolo circa la procedura da seguire, sempre che sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono inappellabili.
L'Assemblea straordinaria che deliberasse lo scioglimento dell'Associazione dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'eventuale eccedenza attiva risultante dal patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della Legge 662/96, fatte salve diverse disposizioni in materia.
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